La Musicoterapia in Italia

Inquadramento e contesto normativo

In quale contesto normativo si inseriscono i Centri S(U)ONO

Nel panorama normativo italiano, la musicoterapia è inquadrata come “professione non organizzata in ordini o collegi” ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, che ne riconosce l’esercizio in forma autonoma o associata purché nel rispetto di principi di trasparenza, correttezza e qualificazione professionale. A integrazione di questo quadro, la Norma UNI 11592:2015 “Arti Terapie” definisce le conoscenze, abilità e competenze dei professionisti delle arti-terapie (fra cui la musicoterapia), stabilendo i requisiti minimi del percorso formativo e i criteri di supervisione clinica. Di seguito, il dettaglio dei due principali riferimenti normativi.

Legge 14 gennaio 2013 n.4

La Legge 14 gennaio 2013, n. 4 disciplina le “professioni non organizzate in ordini o collegi”, ossia tutte quelle attività intellettuali e tecniche esercitate in forma autonoma o associata, non soggette a un albo professionale. Con l’articolo 1 la legge stabilisce che tali professionisti devono rispettare «criteri di trasparenza, correttezza e qualificazione» nell’erogazione dei servizi, evitando pratiche ingannevoli. Pur in assenza di un albo specifico, la musicoterapia si inserisce tra le arti-terapie riconosciute da associazioni accreditate (es. F.I.M., AIM) che adottano statuti e codici deontologici conformi alla L. 4/2013. Le associazioni rilasciano attestazioni di qualificazione professionale secondo procedure interne, ma controllate da organismi di vigilanza interni ed esterni.

Norma UNI 11592:2015

La Norma UNI 11592:2015, pubblicata in ottobre 2015, definisce lo standard di riferimento per la formazione e l’esercizio professionale nelle arti-terapie, includendo musicoterapia, arteterapia e danzamovimentoterapia. L’obiettivo è armonizzare i percorsi formativi nazionali con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), garantendo omogeneità di competenze sul territorio UE. La norma specifica che l’applicazione della musicoterapia in ambito clinico richiede la presenza di un supervisore medico o psicologo abilitato, o che il musicoterapeuta stesso sia iscritto a un albo sanitario appropriato (es. psicologi, terapeuti della riabilitazione). Gli interventi devono svolgersi nell’ambito di equipe multidisciplinari, secondo protocolli condivisi con le strutture sanitarie e nel rispetto delle linee guida del Ministero della Salute.

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